Art. 113.

(Formazione dei lavoratori).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano regolarmente una formazione sufficiente e adeguata.
      2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

          a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

 

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          b) i tipi di prodotti o di materiali che possono contenere amianto;

          c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

          d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

          e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

          f) le procedure di emergenza;

          g) le procedure di decontaminazione;

          h) l'eliminazione dei rifiuti;

          i) la necessità della sorveglianza medica.

      3. I lavoratori addetti alla rimozione e allo smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate devono aver frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.